27 marzo 2011

Il progetto di Rosmini per l'Unità d'Italia - di don Pietro Zovatto


Il processo e il problema del Risorgimento italiano, aspirazione comune delle personalità intellettuali emergenti nell’Italia del XIX secolo, viene dal Rosmini affrontato in diverse opere : Costituzione secondo la giustizia sociale (marzo 1848), e Sull’Unità d’Italia, appendice a questa costituzione, pubblicata tempestivamente dopo le Cinque Giornate di Milano. Per quanto concerne la Costituzione per il Regno dell’Alta Italia in realtà non si tratta di una costituzione in senso tecnico, ma di articoli usciti nel “Risorgimento” (usciti nel corso del 1848), periodico diretto da Camillo Benso di Cavour, ove si fanno riflessioni generali e storiche sul progetto e sul movimento liberale che aveva per finalità l’unione della Penisola. Appare come una vasta summa giuridica, filosofica e morale, che solo nel Piemonte poteva trovare la sua culla naturale. Su questo problema egli risente l’influenza di Gioberti, ma affronta la questione unitaria con più tecnicismo, sia filosofico che giuridico, in particolare nella Costituzione secondo la giustizia sociale.

LA PERSONA COME DIRITTO SUSSISTENTE
Per comprendere in quali termini il Rosmini progettasse l’unità della penisola, considerata dalla diplomazia europea “una mera espressione geografica”, è necessario approfondire i principi giuridici che reggono l’architettura dell’ipotesi unitaria del progetto Italia “in fieri”. Oltre che essere un fine analista della “histoire événementielle”, Rosmini appare anche un acuto filosofo del diritto, e indica nell’individuo visto come persona, il primo fondamento della costruzione giuridica della società che tende ad organizzarsi in uno stato unitario dalla Alpi alla Sicilia. Per il Rosmini la persona è in sé stessa portatrice di due caratteristiche essenziali, che emanano dalla sua essenza, date dalla sua irripetibile “individualità” e dalla sua natura di “socialità”. Questi due aspetti costitutivi del suo essere si sviluppano nell’ambito della suo dinamismo e lo spingono, tramite la razionalità, e la coscienza, alla verità, al senso del bene e del male, che sfocia nella eticità e quindi alla condizione della felicità.

Sotto l’ala della socialità la persona delimita le espressioni storiche concrete nella varietà delle forme di : società coniugali, società famigliari, società civili, società culturali, religiose, economiche ecc. Nel corso della sua esistenza l’uomo si presenta come colui che stringe rapporti con le altre società e avverte il bene di vivere in una società nelle relazioni reciproche, segno di un continuo arricchimento del patrimonio di esperienze da più parti accumulate. La prospettiva di una società frutto di “un contratto sociale” (Rousseau) è aliena dalla mentalità rosminiana, poiché la spinta al sociale è insita nel dinamismo naturale della persona come prerogativa costitutiva del suo essere uomo.
La persona si erge quindi come centro catalizzatore del pluralismo sociale, e sarà essa a fondare il diritto. Diritto che lo stato non gli attribuisce dall’alto del suo potere, come investitura esterna, ma gli deve riconoscere per necessità metafisica e constatazione storica. Coerentemente lo stato non è fonte del diritto, ma “la persona è il diritto e il diritto è la persona”. Sicché il personalismo rosminiano diventa la “Grundform”, il fondamento di ogni altra costruzione di ordinamento giuridico da parte dello stato.
Da questa considerazione il Rosmini rileva i limiti di ogni società nel disegnare la mappa giuridica, poiché essi si trovano delimitati dai diritti essenziali e inviolabili della persona umana. D’altra parte lo stato è pure limitato dalla coesistenza nel suo ambito dalle altre società, come la famiglia, pure essa portatrice di diritti inviolabili; e dagli altri stati, come dalla società universale del consorzio umano associato.
Il limite alle società umane di vertice, secondo Rosmini, si erge di fronte alla persona umana e non viceversa; è lo stato in funzione della famiglia e della persona, e non il contrario; “la persona è il diritto sussistente” secondo la pregnante espressione rosminiana. Di qui ancora per conseguenza logica la persona svolge sempre un ruolo determinate, ha ragione di fine e non può essere abbassata mai a mezzo, per non essere resa strumento di deplorevoli sopraffazioni.
Con l’intento di semplificare il numero delle società aumentato a dismisura, Rosmini le articola e sintetizza in tre nuclei essenziali: la società famigliare, la società dello stato, la società del genere umano, che egli chiama “società teocratica”, ossia la società di tutti gli uomini vincolati tra loro e degli uomini nel loro rapporto con Dio. È giocoforza che queste tre scansioni sociali si trovino in un rapporto di armonica dipendenza: la famiglia è subordinata alla società, lo stato alla società internazionale. E il loro rapporto, delle società superiori con le inferiori, si esprime nel togliere a queste ultime il vischio dell’egoismo particolare per aprirle al sociale più vasto e universale. Per tutte le società, comprese quelle supplementari integrative: società culturali, società religiose, società economiche ecc., la spinta cospiratrice è quella di liberarsi dagli egocentrismi e pervenire a “l’universale giustizia e l’universale amore”. Merita certo una lunga citazione il ruolo delle gerarchie sociali, quelle superiori nei riguardi di quelle inferiori, salvo sempre il valore centrale della persona, che resta una specie di diritto incarnato, base inalienabile di riferimento.

L’egoismo è passato dalle famiglie alle nazioni. Questo nostro è appunto il tempo dell’egoismo nazionale: egli vige questo egoismo, egli cresce, egli invade tutto, egli crede di poter tutto, s’irrita e innaspra ad ogni sospetto, che gli sia messo alcun modo, alcun freno. E pure egli deve riceverlo questo freno, e il riceverà dalla legge della giustizia universale propria della società teocratica, e dal progresso della carità universale predicata incessantemente dalla Chiesa (Filosofia del Diritto, VI, n.2683, e V, 1963)

Il testo del Rosmini è abbastanza chiaro nell’indicare nella società internazionale con la categoria della razionale giustizia e nella società universale della Chiesa – espressione di Cristo ­ con la legge dell’amore – le due coordinate capaci di imprimere agli stati consapevolezza del loro limite nel gestire “la modalità dei diritti”. Proprio quel limite che in ultima istanza trova nella razionalità del genere umano e nella “caritas” evangelica un muro invalicabile. Di fronte a questo ostacolo, dato dalla categoria trascendente, anche gli stati organizzati nella società internazionale devono soggiacere. Sotto il velo di un messaggio, in definitiva cristianamente ispirato, si riprende una intuizione del trinomio della Rivoluzione dell’89 francese: la fraternità. In siffatto modo Antonio Rosmini rivisita un assioma cardine laicizzato dall’evento rivoluzionario, la fraternità, e lo riporta all’interno di un organismo giuridico – di filosofia del diritto ­ alla sua matrice originaria.

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ITALIANA
Nel pensare lo sviluppo sociale della umanità, il Rosmini, se da un lato tiene presente la sua finalità – cioè la perfezione di tutte le società per il loro sviluppo integrale ­–, dall’altra è consapevole della problematicità del loro sviluppo concreto nella vicenda storica del tempo. Nella riflessione della situazione italiana a metà del secolo XIX ,­ il periodo del Risorgimento ­diventa per lui lo stimolo per elaborare il suo progetto non solo ideale, in astratto, ma tenendo presente tutte le fasi intermedie del loro sviluppo nel momento storico dell’articolato processo risorgimentale italiano.
Da ogni parte d’Italia correva con intensità il sentimento nazionale che aspirava ad una unità politica. Questa nobile finalità poteva essere impostata basandosi sulla ingiustizia e sulla violenza, di uno stato che incorpora a sé gli altri staterelli della penisola. Le condizioni storiche reali, con un forte senso della tradizione storica di ogni singolo raggruppamento, doveva essere considerato come “ point de départ” per non cadere nel difetto delle costituzioni francesi, troppo astratte dalla situazione del paese, tanto da peccare di “perfettismo politico”, secondo la felice terminologia rosminiana. In altri termini esse erano logicamente e intellettualmente perfette, ma con nessuna attenzione alla situazione storica reale, e quindi destinate ad essere fragili nel tempo. Si pensava in maniera puramente cartesiana, e cioè che per incanto di metamorfosi una legge perfetta producesse una società altrettanto perfetta.
Nell’analizzare la situazione italiana Rosmini constatava una Italia con disuguaglianze geografiche che difficilmente sopportavano un governo centralizzato, questo processo avrebbe maggiormente marcato la differenza tra nord e sud. Costringere siffatta differenza ad una univocità politica sarebbe stato una grave illogicità e avrebbe portato ad una rivolta contro lo stato. Per Rosmini il problema poteva trovare una soluzione equilibratrice nel conciliare il massimo della unità con la naturale varietà. E questo risultato è solo possibile attraverso una Federazione dei vari stati esistenti nella penisola. Una Federazione, comunque, che non si risolveva in una formalità istituzionale superiore, ma in un reale potere centrale che tutelasse nello stesso tempo i diritti dei singoli stati.

IL “FEDERALISMO” ITALIANO NELLA SUA ARTICOLAZIONE
La concezione rosminiana è coerentemente ben più individuata di una Lega di Stati italiani. Sotto questo profilo egli supera per originalità e compiutezza giuridica di progetto le altre progettualità dei federalisti del suo tempo, dello stesso Gioberti di Torino e magari del Cattaneo di Milano. La prospettiva rosminiana – per usare un linguaggio del diritto pubblico ­era quella di pensare una costituzione di Stato Federale, in cui si sommassero le caratteristiche dello Stato moderno con al suo interno le componenti statali integre nella loro individualità. Lo Stato Federale, comunque, rappresentava una entità istituzionale diversa dagli stati suoi componenti, con potere decisionale autonomo e di rappresentanza di tutte le membra nel vertice centrale. Un qualcosa non dissimile dalla Federazione Svizzera, ove il Governo centrale rappresentava all’esterno tutti i vari cantoni-stato. In questa concezione il Rosmini è stato l’unico federalista vero e proprio nel pensare uno stabile ordinamento giuridico della cosiddetta scuola neoguelfa o riformista. Questa configurazione di orientamento superava la prospettiva di semplice Lega, e dava alle “sparse membra” di staterelli regionali, una “vera e autentica” personalità politica federale, come unica possibilità di realizzare l’unità consentita ai suoi tempi, senza ricorrere alla violenza della guerra.
Consapevole che contro l’esercito austriaco il più potente e organizzato d’Europa, mai il Piemonte, sia pur con volontari di tutta la penisola, avrebbe potuto essere vincitore per portare a termine l’unità d’Italia, necessaria risultava la preparazione degli spiriti a quella nobile tensione nazionale unitaria. Su queste dinamiche, coordinate interiori di cultura, di storia e di formazione di coscienze, anche l’esercito più potente nulla poteva di fronte ad una unità di animi protesi al medesimo fine. Di essere cioè consapevole nazione, amalgamata dalla stessa tradizione culturale trasmessa per secoli di civiltà da una medesima lingua.
Quello che è interessante nella posizione del Rosmini è rilevare che egli affrontò per primo in termini di diritto, tecnicamente specifici, una Confederazione Italiana, ponendo il problema nel contesto del diritto internazionale, e dall’altra nel delineare la sovranità giuridica degli stati confederati al suo interno.
Per conferire una maggiore uniformità governativa possibile a tutti gli Stati confederati (primo principio) poneva al vertice una Dieta (assemblea o senato unitario) con carattere di istituzione permanente. Essa doveva risiedere a Roma (secondo principio). La sua azione avrebbe coperto il raggio delle relazioni internazionali, all’esterno; e, all’interno, la concordia e la prosperità comune di tutte le membra della nazione convogliate al bene comune (terzo principio).
Il primo punto si incarna in una unica costituzione che preveda uguali leggi per tutti: civili, commerciali, penali e di procedura. Un uguale sistema monetario, ogni stato può recare l’immagine del proprio sovrano. Uniformità di pesi e di misure. Per l’esercito uguale uniforme e uguale disciplina, nonché medesima gerarchia militare. Così pure un comune diritto di cittadinanza e la medesima ammissione di tutti i cittadini italiani agli impieghi di ciascuna stato.
Il secondo punto riguarda lo sviluppo delle Camere legislative dei singoli stati da non confondersi con l’istituzione centrale della Dieta italiana. Le camere coprono la competenza riguardante gli interessi pubblici e privati tra loro opposti dei singoli stati particolari. La Dieta, invece, rappresenta gli interessi dell’Italia in quanto nazione e stato unitario di fronte al concesso delle altre nazioni. L’interesse della nazione deve sommare e rappresentare tutti gli interessi particolari, armonicamente congiunti, come membra di un medesimo corpo, della cui vita la Dieta vive, prospera, e insieme regola.
Ogni singolo stato manderà alla Dieta di Roma tre rappresentanti, uno eletto dalla prima camera, uno dalla seconda camera, un terzo dal capo dello stato. Il terzo principio investe l’azione della Dieta, che assicura l’unità della nazione con i compiti specifici di ordine generale riguardanti i singoli stati, tenuti ad osservare le delibere di quella suprema, che rivela l’altezza d’una concezione giuridica matura e preveggente.

Vegliare il sistema delle dogane da portarsi tutte alle frontiere d’Italia.
Fare l’equo computo delle spese e delle entrate fra gli stati d’Italia.
Mantenere le relazioni coi potenti e popoli stranieri…Ministero degli Esteri.
Conservare la concordia fra gli stati particolari e proteggere l’uguaglianza politica.
Gli stati particolari possono sempre appellarsi circa la disposizione della Dieta.
Qualora insorgano differenze fra gli stati particolari per le delibere della Dieta, l’appello è rivolto al Concistoro presieduto dal Sommo Pontefice, che giudicherà come Alta Corte di giustizia, però solo sotto il profilo di diritto; per “l’opportunità politica” il giudizio supremo spetta alla Dieta. (A. Rosmini, Scritti sull’unità d’Italia, pp. 260 e segg.)

È sottile la posizione del Rosmini nei riguardi del Concistoro presieduto dal papa – che assume la presidenza onoraria della nazione ­il quale si pronuncia solo sotto il profilo di giustizia giuridica in via di diritto nei riguardi delle vertenze tra gli stati della Confederazione, e non in quello di “opportunità politica” spettante alla Dieta, organo supremo dello Stato Confederale Italiano. Quasi a indicare che l’autorità ecclesiastica può pronunciarsi su ciò che riguarda il diritto – in quanto fondato sull’aspetto della eticità delle relazioni pubbliche ­mentre il risvolto delle circostanze politiche, circa l’idoneità d’una legge in relazione al momento storico di “opportunità”, è deferita alla competenza della Dieta, supremo organo politico. Sembra indicare avvedutamente che la Presidenza onoraria papale riguardi solo l’aspetto di eticità delle relazioni dei singoli stati all’interno della Confederazione in rapporto alla Dieta, lasciando il risvolto politico all’autorità competente.
Nel parlare dello Stato sia unitario come la Francia, sia confederale come la Svizzera o gli Stati Uniti, e quello in fieri dell’Italia risorgimentale, Rosmini constata che le società moderne evolute rilevano un crescendo elefantiaco di diritti degli uomini. Sarà compito dello Stato di diventare sempre più uno strumento duttile per essere “un regolatore della modalità dei diritti”. In altri termini lo stato nell’intervenire nella società civile si trova di fronte a nuove situazioni di espressione di diritto che assumono una rilevanza di continuo moltiplicate. Nella selva di questi ­ onde evitare l’assalto degli egoismi ­ lo Stato è chiamato a diventare un regolatore illuminato della modalità dei diritti di tutti, così come a svolgere la medesima funzione è chiamata la Dieta (o Stato nazionale) nei riguardi della “società universale, teocratica perfetta”, nella quale risiede “la compiuta giustizia” di regolatrice universale.
Il finale della Filosofia del diritto (2683) diventa una sfida alla speranza umana e cristiana, quando l’affermazione assume l’aspetto d’una illuminazione profetica:

La civile società, diciamolo di nuovo, rimane a perfezionarsi, ingrandendosi, coll’amicarsi alla società universale, alla società teocratica perfetta, onde solo attingerà la compiuta giustizia e si purgherà d’ogni spirito di ingiustizia. A fare la via ad un sì felice ringiovanimento delle nazioni, noi togliemmo a determinare con precisione il fine, entro cui dee tenersi col suo governo la civil società: “ Il regolamento della modalità dei diritti”. È un piccolo seme a dir vero, ma noi consegniamo questo seme alla logica del tempo, ed alla carità de’ cristiani; quella lo svolgerà innaffiato da questa, non ne dubitiamo punto: gli avvenire forse ne godranno i frutti.

CATTOLICESIMO LIBERALE MODERATO
Da questa breve disamina che ha fatto oggetto l’ipotesi possibile di una Italia nazione, unita da una architettura giuridica compiuta, e una nel sentire e nell’operare senza la dilatazione della violenza delle guerre, il Rosmini diventa il prestigioso e autorevole rappresentante di quel cattolicesimo liberale moderato che credeva nelle libertà moderne. Le Costituzioni diventano l’emblema del nuovo orientamento e dissolvono gli ultimi resti dell’Assolutismo settecentesco dell’Ancien Régime. Egli incorpora nel processo risorgimentale italiano nel progetto di una Confederazione i principi evangelici, anzi li riteneva ispiratori della nozione della persona nella sua dignità, e dell’ordine politico innovativo da conferire alla nuova Italia, compaginata sull’asse della Confederazione, articolata nei vari stati. Sullo sfondo di una filosofia del diritto, egli faceva emergere la “giustizia sociale” nell’allestire la costituzione su principi equi, da tutti condivisi, che già intuivano la questione sociale. Opponendosi ad ogni forma di intransigentismo, sia pur di marca cattolica, che respingeva lo stato moderno – “l’opposizione cattolica”egli seppe prenderne da questo assetto costituzionale democratico, gli aspetti più vitali e positivi e mostrare come essi concordassero con le esigenze fondanti il Vangelo: la fraternità e la solidarietà.

PIETRO ZOVATTO

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